Il Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), dedica l'intero articolo 16 nonché il comma 1, lettera i-sexies dell'articolo 15, alle detrazioni Irpef fruibili da particolari categorie di conduttori di immobili abitativi. Al locatore il beneficio fiscale è riservato, invece, dall'articolo 8 della legge 431/1998, sotto forma di riduzione del canone percepito ma per una circoscritta tipologia contrattuale.
Per gli inquilini la detrazione del primo scaglione è vincolata a un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro e quella del secondo scaglione a un reddito fino a 30.987,41 euro. L'immobile deve essere utilizzato come abitazione principale. Essa non presuppone necessariamente la residenza anagrafica, a eccezione della locazione di cui al comma 1-bisComma 01: Detrazione annua di 300 euro e di 150 euro. È previsto l'utilizzo di qualsiasi forma di contratto, disciplinata dalla legge 431/98Comma 1: Detrazione annua di 495,80 euro e di 247,90 euro.La forma del contratto è vincolata a quella prevista dal comma 2 articolo 3 della legge 431/1998 Comma 1-bis: Detrazione annua di 991,60 euro e di 495,80 euro. Il beneficio, limitato a tre anni, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro. La forma del contratto è liberaComma 1-ter: Detrazione annua di 991,60 euro. Il beneficio, limitato a tre anni, è riconosciuto ai giovani di età fra i 20 e i 30 anni. La forma del contratto è una di quelle previste dalla legge 431/98ARTICOLO 15 lett.i-sexies TUIR La detrazione è prevista nella misura del 19% calcolato su un importo massimo di 2.633 euro. È riservata agli studenti universitari che studiano in una università ubicata in una provincia diversa da quella di residenza e distante dal luogo di residenza almeno 100 chilometri. Il contratto di locazione deve essere stipulato secondo uno degli schemi disciplinati dalla legge 431/98.
Fonte: Il Sole 24 Ore








