Il locatore deve (art. 1575 c.c.):
- consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
- mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;
- garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili (art. 1578 c.c.). Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
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